Art. 2449 c.c. — Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici

[1]Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una societa' per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto puo' ad essi conferire la facolta' di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

[2]Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

[3]I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

[4]Alle societa' che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell'articolo 2346. Il consiglio di amministrazione puo' altresi' proporre all'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine e' in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell'ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti.

Testo vigente dal 21 marzo 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Analogamente a quanto dispone l'art. 2272, il codice, senza riprodurre l'incerta distinzione tra cause di scioglimento che operano di diritto e cause che richiedono una deliberazione o una sentenza per essere produttive di effetto, elenca puramente e semplicemente le cause di scioglimento (art. 2448) e dispone che, quando una di esse si verifichi, gli amministratori devono nel termine di un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione (art. 2449). Alle cause di scioglimento previste dalla legge anteriore se ne aggiungono due: l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea; la riduzione del capitale al disotto del milione. La prima è intesa sopratutto ad evitare lo sforzo che sotto l'impero della legge anteriore era necessario per far rientrare nell'ipotesi dell'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale i casi in cui la società non è più in grado di agire per l'inattività dei suoi organi, qualunque sia la causa da cui questa inerzia deriva, compresa quindi anche la situazione di contrasto che si determini in seno agli organi stessi e che impedisca la formazione di una maggioranza. La seconda, che attiene alla misura minima del capitale sociale, si riconnette al nuovo requisito imposto per la costituzione della società per azioni ed eleva conseguentemente a causa di scioglimento di questa la riduzione del capitale al disotto del minimo stesso, se i soci convocati in assemblea non deliberino di riportarlo ad un ammontare non inferiore al milione. Come si è già osservato, non si è ritenuto di considerare tra le cause di scioglimento la concentrazione delle azioni nelle mani di un solo azionista, statuendosi per questo caso diversa sanzione (art. 2362).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 996

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 2008

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 21 marzo 2008. 15 parole tolte, 167 parole aggiunte in 5 capoversi.

Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una societa' per azioni aggiunto: che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto puo' ad essi conferire la facolta' di nominare tolto: uno o piu' amministratori o sindaci aggiunto: un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianzaaggiunto: , proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del tolto: comma precedente aggiunto: primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. tolto: Sono salve le disposizioni delle leggi speciali aggiunto: Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

aggiunto: I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

aggiunto: Alle societa' che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell'articolo 2346. Il consiglio di amministrazione puo' altresi' proporre all'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine e' in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell'ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2449 · fonte del testo

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