Art. 2369 c.c. — Seconda convocazione e convocazioni successive

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[1]((Se all'assemblea non e' complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Lo statuto delle societa', diverse dalle societa' cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio puo' escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima disponendo che all'unica convocazione si applichino, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e dal quarto comma, nonche' dall'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e, per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo.))

[2]Nell'avviso di convocazione dell'assemblea puo' essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non e' indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 e' ridotto ad otto giorni.

[3]In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata ((...)), e l'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

[4]Lo statuto puo' richiedere maggioranze piu' elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.

[5]Nelle societa' che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e' necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di ((...)) piu' di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della societa', lo scioglimento anticipato, la proroga della societa', la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351.

[6]Lo statuto puo' prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.

[7]Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria e' costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, ((quando e' rappresentato)) almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale piu' elevata ((, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea)).

Testo in vigore dal 20 marzo 2010 al 17 luglio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • A un maggior rigore è altresì informata la disciplina delle assemblee straordinarie di seconda convocazione. Per queste infatti si dispone (art. 2369) che in seconda convocazione occorra normalmente il voto di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale; ma che, se si tratti di deliberare il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione o lo scioglimento anticipato della società, il trasferimento della sede sociale all'estero o l'emissione di azioni privilegiate, occorra anche in seconda convocazione il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. Gli oggetti riservati alla competenza dell'assemblea straordinaria - e specie quelli per ultimo indicati - sono infatti di tale importanza da non poter venire rimessi alla decisione di una anche minima rappresentanza del capitale sociale, come era per il codice di commercio, anche perchè, quando si tratta di prendere decisioni di così rilevante portata, è più fondato attribuire all'assenza dei soci il significato di un dissenso dalle deliberazioni indicate nell'ordine del giorno che non quello di un tacito consenso alle medesime.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 969

Che cosa è cambiato dal 20 marzo 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 2004 al 20 marzo 2010. 22 parole tolte, 88 parole aggiunte in 4 capoversi.

Se tolto: i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente aggiunto: all'assemblea non e' complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. aggiunto: Lo statuto delle societa', diverse dalle societa' cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio puo' escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima disponendo che all'unica convocazione si applichino, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e dal quarto comma, nonche' dall'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e, per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata tolto: dai soci partecipantiaggiunto: ..., e l'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo …

Nelle societa' che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e' necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tolto: tanti soci che rappresentinoaggiunto: ... piu' di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento …

Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria e' costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, tolto: con la presenza di tanti soci che rappresentino aggiunto: quando e' rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale piu' elevataaggiunto: , e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2369 · fonte del testo

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