Art. 77-bis — Aumenti di capitale

In deroga ai termini previsti dagli articoli 2366 e 2369 del codice civile e 125-bis e 126 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nelle banche nei confronti delle quali e' stata adottata una misura di intervento precoce o disposto l'avvio dell'amministrazione straordinaria, le assemblee chiamate a deliberare aumenti di capitale finalizzati a ripristinare l'adeguatezza patrimoniale possono essere convocate fino a dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, se cosi' e' previsto dallo statuto. Nel caso previsto al comma 1, per le banche con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati ((dell'Unione europea)):

  • a)la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'articolo 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' effettuata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea;
  • b)il termine di cui all'articolo 126-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' ridotto a cinque giorni;
  • c)non trovano applicazione le modalita' di pubblicita' di cui all'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le previsioni di cui al comma 2, lettere b) e c), non si applicano alle banche nei confronti delle quali e' stata disposta l'amministrazione straordinaria. Il presente articolo si applica anche ((alle capogruppo italiane)). 65
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181

65

Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che il presente articolo, come modificato dal suddetto decreto, si applica "anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i rimanenti aspetti, alle medesime procedure si continuano ad applicare le disposizioni del titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 30 novembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 30 novembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 2015 al 30 novembre 2021. 8 parole tolte, 4 parole aggiunte in 2 capoversi.

… per le banche con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati tolto: comunitari aggiunto: dell'Unione europea:

… non si applicano alle banche nei confronti delle quali e' stata disposta l'amministrazione straordinaria. tolto: 4. Il presente articolo si applica anche alle tolto: societa' capogruppo di un gruppo bancario aggiunto: capogruppo italiane.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art77bis · fonte del testo

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