Art. 2366 c.c. — Formalità per la convocazione

[1]((L'assemblea e' convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione)) o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.207

[2]L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per le societa' ((...)) che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalita' di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali.207

[3]Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio puo', in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

[4]In mancanza delle formalita' previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando e' rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti puo' opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

[5]Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovra' essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91

207

Il D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni recate dall'articolo 1 e dall'articolo 2, limitatamente al comma 7, e dall'articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 9, 10 e 11 si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013."

Testo vigente dal 17 luglio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Le norme che regolano la convocazione dell'assemblea sono le medesime sia per l'assemblea ordinaria sia per quella straordinaria. L'una e l'altra devono infatti essere convocate dagli amministratori presso la sede della società, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo (art. 2363), mediante avviso, contenente l'elenco delle materie da trattarsi, che deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno almeno quindici giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza (art. 2366). Sia per l'assemblea ordinaria sia per quella straordinaria si esclude poi che possa impugnarsene la validità per la mancata osservanza di tali formalità, quando alla riunione sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervengano tutti gli amministratori e tutti i componenti del collegio sindacale. Si risolve in tal modo (art. 2366, terzo comma) in senso affermativo la nota questione della validità delle così dette assemblee totalitarie variamente discussa in dottrina, ma riconosciuta ormai da più di un giudicato della suprema corte regolatrice, pur salvaguardando l'interesse dei soci in quanto la medesima norma consente a ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Sempre in tema di convocazione dell'assemblea dei soci, la disposizione dell'art. 159 del codice di commercio è integrata nel senso che, se il consiglio di amministrazione o i sindaci non provvedono alla convocazione dell'assemblea quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale, la convocazione stessa debba essere ordinata, su domanda degli stessi soci, dal presidente del tribunale che designa in tal caso la persona che deve presiedere l'assemblea (art. 2367).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 967

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 2010 al 17 luglio 2012. 31 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le societa', diverse dalle societa' cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea e' convocata dagli amministratoriaggiunto: L'assemblea e' convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

… hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per le societa'tolto: , diverse dalle societa' cooperative,aggiunto: ... che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalita' di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali.

In mancanza delle formalita' previste per la convocazionetolto: ,, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando e' rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91

    Il D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni recate dall'articolo 1 e dall'articolo 2, limitatamente al comma 7, e dall'articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 9, 10 e 11 si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2366 · fonte del testo

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