Art. 2369 c.c. — Seconda convocazione e convocazioni successive

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[1]Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.

[2]Nell'avviso di convocazione dell'assemblea puo' essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non e' indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 e' ridotto ad otto giorni.

[3]In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, e l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' del terzo del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza piu' elevata.

[4]Tuttavia anche in seconda convocazione e' necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' della meta' del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della societa', lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • A un maggior rigore è altresì informata la disciplina delle assemblee straordinarie di seconda convocazione. Per queste infatti si dispone (art. 2369) che in seconda convocazione occorra normalmente il voto di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale; ma che, se si tratti di deliberare il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione o lo scioglimento anticipato della società, il trasferimento della sede sociale all'estero o l'emissione di azioni privilegiate, occorra anche in seconda convocazione il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. Gli oggetti riservati alla competenza dell'assemblea straordinaria - e specie quelli per ultimo indicati - sono infatti di tale importanza da non poter venire rimessi alla decisione di una anche minima rappresentanza del capitale sociale, come era per il codice di commercio, anche perchè, quando si tratta di prendere decisioni di così rilevante portata, è più fondato attribuire all'assenza dei soci il significato di un dissenso dalle deliberazioni indicate nell'ordine del giorno che non quello di un tacito consenso alle medesime.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 969

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2369 · fonte del testo

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