Art. 235 c.c. — Disconoscimento di paternità

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[1]Il marito puo' disconoscere il figlio concepito durante il matrimonio soltanto nei casi seguenti:

  • 1)se nel tempo decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita egli era nella fisica impossibilita' di coabitare con la moglie per causa di allontanamento o per altro fatto;
  • 2)se durante il tempo predetto egli era affetto da impotenza, anche se questa fosse soltanto impotenza di generare;
  • 3)se durante lo stesso periodo egli viveva legalmente separato dalla moglie anche per effetto di provvedimento temporaneo del magistrato, salvo che siavi stata tra i coniugi riunione anche soltanto temporanea;
  • 4)se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio e ha tenuto celato al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In questo caso il marito e' ammesso a provare ogni altro fatto tendente a escludere la paternita'.

[2]La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 266/2006

    Illegittimità dichiarata
    6 luglio 2006

    È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 235 del codice civile, nella parte in cui richiede, quale presupposto dell'azione di disconoscimento di paternità, la preventiva prova dell'adulterio del coniuge. Ed invero, l'omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e l'apodittica affermazione della rilevanza sulla base del mero richiamo all'ordinanza della Corte di cassazione, impediscono alla Corte ogni valutazione sulla rilevanza della questione.

    Art. 235 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 347/1998

    Questione inammissibile
    26 settembre 1998

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 235 cod. civ. - laddove consentirebbe di esperire l'azione per il disconoscimento di paternità al marito che, affetto da impotenza nel periodo che va dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita del figlio concepito durante il matrimonio, abbia dato il proprio consenso all'inseminazione artificiale eterologa della moglie - sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., in quanto - posto che l'art. 235 cod. civ. riguarda esclusivamente la generazione che segue ad un rapporto adulterino, ammettendo il disconoscimento della paternità in tassative ipotesi, quando le circostanze indicate dal legislatore facciano presumere che la gravidanza sia riconducibile, in violazione del dovere di reciproca fedeltà, ad un rapporto sessuale con persona diversa dal coniuge; e che la possibilità che ipotesi nuove, non previste al tempo dell'approvazione di una norma, siano disciplinate dalla stessa non è da escludersi in generale, ma implica un'omogeneità di elementi essenziali e un'identità di "ratio", nella cui carenza l'estensione della portata normativa della legge si risolverebbe in un arbitrio - integrerebbe un'estensione arbitraria l'equiparazione della fattispecie "de qua" a quelle, tanto dissimili, previste dalla disposizione impugnata. - S. nn. 44 e 341/1990, 27 e 429/1991, 148/1992, 303/1996, 10/1998. red.: S. Di Palma

    Art. 235 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

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  • Sono stati raggruppati in unica disposizione (articolo 235), i vari casi possibili di disconoscimento di paternità, comprendendovi anche quello dell'adulterio della moglie, accompagnato dal celamento della gravidanza e della nascita, che il progetto definitivo contemplava in un articolo a parte, mettendo però in chiaro che l'adulterio e il celamento devono essere corroborati da altri fatti probanti. Riguardo alla prova, non è sembrata necessaria una norma apposita per affermare che il disconoscimento può aver luogo con qualsiasi mezzo di prova. È chiaro infatti che, nel silenzio della legge, ogni mezzo a prova deve ritenersi ammissibile. Nel riunire i vari casi di disconoscimento si è resa riferibile a tutti la norma secondo la quale la sola dichiarazione della madre non basta a escludere la paternità. Nel progetto definitivo tale norma era enunciata soltanto in relazione all'ipotesi dell'adulterio della moglie accompagnato dal celamento della nascita del figlio. Ma, riesaminata la questione, si è considerato che, sebbene la norma abbia maggiore rilevanza pratica nella ipotesi anzidetta, tuttavia essa deve poter valere in ogni altra ipotesi di disconoscimento, In quanto costituisce applicazione del principio generale, che limita il potere dispositivo della volontà privata nell'accertamento dello stato di filiazione legittima. Delle prove della filiazione Legittima.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 137

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art235 · fonte del testo

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