Art. 235 c.c. — Disconoscimento di paternità
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[1]Il marito puo' disconoscere il figlio concepito durante il matrimonio soltanto nei casi seguenti:
- 1)se nel tempo decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita egli era nella fisica impossibilita' di coabitare con la moglie per causa di allontanamento o per altro fatto;
- 2)se durante il tempo predetto egli era affetto da impotenza, anche se questa fosse soltanto impotenza di generare;
- 3)se durante lo stesso periodo egli viveva legalmente separato dalla moglie anche per effetto di provvedimento temporaneo del magistrato, salvo che siavi stata tra i coniugi riunione anche soltanto temporanea;
- 4)se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio e ha tenuto celato al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In questo caso il marito e' ammesso a provare ogni altro fatto tendente a escludere la paternita'.
[2]La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975
