Art. 235 c.c. — Disconoscimento di paternità
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[1]((L'azione per il disconoscimento di paternita' del figlio concepito durante il matrimonio e' consentita solo nei casi seguenti:
- 1)se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;
- 2)se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;
- 3)se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito e' ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternita'.
[2]La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'.
[3]L'azione di disconoscimento puo' essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore eta' in tutti i casi in cui puo' essere esercitata dal padre)).
Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 13 luglio 2006
