Art. 2160 c.c. — Trasferimento del diritto di godimento del fondo

[1]Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la mezzadria continua nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di recedere dal contratto. In tal caso il recesso ha effetto alla fine dell'anno agrario in corso o di quello successivo, se non e' comunicato almeno tre mesi prima della fine dell'anno agrario in corso.

[2]I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto colonico passano a chi subentra nel godimento del fondo, salva per i debiti la responsabilita' sussidiaria dell'originario concedente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 2160 regola la sorte della mezzadria nel caso di trasferimento della proprietà o del godimento del podere da parte del concedente. Si stabilisce che la mezzadria continui con colui che è subentrato al concedente, per evitare i danni che dalla interruzione della gestione del fondo deriverebbero alla coltivazione; tuttavia, data la struttura del rapporto mezzadrile, si concede al mezzadro la facoltà di recedere dal rapporto, dando la disdetta entro un mese dalla notizia del trasferimento. Il recesso, se è comunicato tre mesi prima della fine dell'anno agrario in corso, ha effetto alla fine dell'anno agrario; altrimenti produce effetto alla fine dell'anno successivo. Quindi in sostanza il trasferimento del godimento del podere da parte del concedente legittima una disdetta tardiva. Per garantire poi efficacemente il mezzadro di fronte al trasferimento, si dispone nel secondo comma dell'art. 2160 che i crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro passano a chi subentra nel godimento del fondo, salvo per i debiti la responsabilità sussidiaria dell'originario concedente. Anche questa norma è desunta dalla Carta della mezzadria, però integrata in doppio modo: anzitutto in quanto viene estesa a tutte le ipotesi in cui vi sia un trasferimento del godimento del fondo; in secondo luogo, in quanto il trapasso dei crediti e dei debiti è limitato alla sola ipotesi in cui essi hanno origine dal rapporto di mezzadria e al presupposto della loro registrazione nel libretto colonico. Occorre infatti garantire pure il subentrante da eventuali sorprese di debiti ignoti, il che non pregiudica neppure i diritti del mezzadro, che per le partite non annotate nel libretto conserva integre le ragioni verso l'originario concedente.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 881

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2160 · fonte del testo

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