L'art. 1653 del codice del 1865 prevedeva lo scioglimento della mezzadria per la morte del mezzadro, con decorrenza dalla fine dell'anno agrario in corso. Tuttavia ammetteva la facoltà dei figli e degli altri eredi del mezzadro, o se questi non esistevano o non volevano esercitarla, la facoltà della vedova di continuare la mezzadria per l'anno agrario successivo a quello in corso al tempo della morte, se questa fosse avvenuta negli ultimi quattro mesi dell'anno agrario. Nell'intento di tutelare maggiormente l'interesse economico della famiglia, senza ledere peraltro gli interessi del concedente, nell'art. 2158 sono distinte due ipotesi: a) che tra gli eredi del mezzadro vi sia persona atta a sostituirlo e i componenti della famiglia colonica si accordino nel designarla: in questo caso, poichè l'interesse del concedente non è leso, la mezzadria non si scioglie, tenendo presente che la sicurezza di garantire alla famiglia la continuità del reddito del fondo mezzadrile lega maggiormente il mezzadro agli interessi del fondo, con evidente vantaggio per la produttività del medesimo; b) che manchi fra gli eredi del mezzadro persona atta a sostituirlo o gli eredi non si accordino per designarla: in tal caso lo scioglimento del rapporto è inevitabile. Tuttavia è mantenuto il temperamento di permettere la continuazione della mezzadria sino alla fine dell'anno successivo, se la morte del mezzadro è avvenuta negli ultimi quattro mesi dell'anno agrario. Questa facoltà è concessa ai componenti della famiglia colonica collettivamente, subordinatamente a due condizioni: a) che la richiesta per la continuazione sia fatta entro due mesi dalla morte del mezzadro o, se ciò non è possibile, prima dell'inizio dell'anno agrario; b) che sia data assicurazione della buona coltivazione del podere. È infine riprodotta per tutte e due le ipotesi la facoltà del concedente di sostituirsi ai successori del mezzadro per i lavori necessari, qualora il podere non sia coltivato con la dovuta diligenza, con diritto di rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 879