Codice civile

Art. 2159 c.c. — Scioglimento del contratto

Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti puo' chiedere lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La facoltà di chiedere la risoluzione del contratto in caso di inadempimento discende dai principi generali e pertanto era superfluo riprodurre la disposizione dell'art. 1652 del codice del 1865. Invece si è ritenuto di estendere nell'art. 2159 il diritto alla risoluzione a quei casi in cui, pur non essendovi inadempimento, si verifichino fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 880

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2159 · fonte del testo

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