Art. 2177 c.c. — Trasferimento dei diritti sul bestiame

[1]Se la proprieta' o il godimento del bestiame dato a soccida viene trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all'acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilita', sussidiaria del soccidante.

[2]Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario puo', nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'anno in corso.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Altra norma nuova rispetto al codice anteriore è quella contenuta nell'art. 2177. Si trattava di regolare le sorti della soccida nel caso che la proprietà o il godimento del bestiame conferito sia trasferito ad altri. Nell'interesse della produzione si stabilisce che il contratto non si scioglie e che i crediti e i debiti del soccidante derivanti dalla soccida passano all'acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante. Non si poteva peraltro dare a questa regola una portata rigida senza alterare l'essenza del contratto basato sulla fiducia. Perciò, analogamente a quanto disposto nel caso di trasferimento del podere dato a mezzadria, si stabilisce che se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario può, nel termine di un mese da quando ha avuto la notizia del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'anno in corso.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 895

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2177 · fonte del testo

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