Art. 48 — Definizione di coltivatore diretto, di piccola e media azienda

Ai fini della presente legge e della legge 25 luglio 1952, n. 949, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, sono da considerare:

  • a)coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessita' della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame;
  • b)piccole aziende quelle che per la normale coltivazione ed allevamento e governo del bestiame richiedono non piu' di 1500 giornate lavorative annue;
  • c)medie aziende quelle che, oltrepassando i limiti d'impiego di manodopera sopra indicati, sono iscritte per un ammontare complessivo risultante dalla somma del reddito imponibile dominicale e del reddito imponibile agrario, determinati in base alla revisione disposta con regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non superiore a lire 80.000 annue. Al riconoscimento delle qualifiche di coltivatore diretto, di piccola e media azienda di cui al comma precedente, provvede l'organo competente alla concessione delle provvidenze contributive e creditizie, salvo quanto previsto all'articolo 19 circa le speciali attribuzioni demandate agli Istituti ed enti esercenti il credito agrario.

Testo vigente dal 10 giugno 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-06-02;454~art48 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari