Art. 184 c.c. — Atti compiuti senza il necessario consenso
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[1]Quando la moglie conserva la proprieta' dei beni dotali, il marito da solo ne ha l'amministrazione durante il matrimonio e ha diritto di riscuoterne i frutti.
[2]Tuttavia puo' convenirsi, nel contratto di matrimonio o nell'atto di costituzione di dote fatto durante il matrimonio, che la moglie riceva annualmente una parte delle rendite dotali per le sue minute spese e pei bisogni della sua persona.
[3]Il marito ha facolta' di agire contro i debitori e i possessori della dote, di esigere la restituzione dei capitali e di far valere ogni altro diritto relativo ai beni dotali.
[4]Quando pero' la controversia ha per oggetto il diritto spettante alla moglie sui beni stessi, il giudizio deve svolgersi anche in contraddittorio della moglie.
[5]Gli atti esecutivi sui beni dotali devono farsi in confronto di entrambi i coniugi.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975
