Corte costituzionale

Sentenza n. 194/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/07/1984 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 184 del

codice civile nel testo anteriore alla legge 19 maggio 1975, n. 151;

art. 227 legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di

famiglia) promosso con la ordinanza emessa il 25 gennaio 1980 dal

tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Pitanza

Lorenzo e Barbagallo Domenica iscritta al n. 251 del registro ordinanze

1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145

dell'anno 1980.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1984 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Lorenzo

Pitanza nei confronti della moglie Domenica Barbagallo per ottenere la

"restituzione" di un immobile dotale (appartamento), da lei detenuto,

al fine di svolgere attività di amministrazione dello stesso, il

Tribunale di Catania, con ordinanza 25 gennaio 1980, ha sollevato, su

eccezione della convenuta, questione di legittimità costituzionale in

riferimento all'art. 29, comma secondo, Cost., dell'art. 184 cod. civ.,

nel testo anteriore alla legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del

diritto di famiglia), nonché dell'art. 227 della predetta legge n. 151

del 1975.

2. - Premesse considerazioni sulla rilevanza, in relazione

all'oggetto del giudizio davanti ad esso, della questione di

legittimità costituzionale della normativa concernente la

distribuzione fra i coniugi dei poteri di amministrazione dei beni

dotali, il Tribunale ha osservato che l'art. 184 C.C. ora indicato, in

quanto stabilisce che il marito (anche quando non acquista la

proprietà dei beni dotali, come nella ipotesi di dote di specie) ha da

solo l'amministrazione dei beni dotali e il diritto di riscuotere i

frutti, e in quanto preclude in tal modo alla moglie ogni ingerenza

nella detta amministrazione, costituisce espressione del principio

della prevalenza del marito nei rapporti patrimoniali fra i coniugi. E

ha soggiunto che l'art. 227 della legge n. 151 del 1975, in quanto

dispone - in riferimento alla soppressione dell'istituto dotale

stabilita con l'art. 166 bis del codice novellato dalla stessa legge -

che le doti costituite anteriormente all'entrata in vigore della

riforma, continuino a essere disciplinate dalle norme anteriori,

finisce per conservare, sia pure nei limiti ora indicati,

l'operatività di tale principio.

Ma il principio stesso - osserva il giudice a quo - è

incompatibile con quello dell'eguaglianza (anche giuridica) dei

coniugi, che è consacrato nell'art. 29, comma secondo della

Costituzione e che ha trovato attuazione nella riforma introdotta con

la legge n. 151 del 1975, tanto che questa, a proposito della

disciplina dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, ha stabilito che i

poteri di amministrazione, sia dei beni costituenti il fondo

patrimoniale (art. 168, comma terzo del codice civile novellato), sia

dei beni oggetto della comunione legale (art. 180, comma primo del

codice civile novellato), siano esercitati anche dalla moglie

(disgiuntamente quanto agli atti di ordinaria amministrazione,

congiuntamente quanto agli atti eccedenti la medesima).

3. - Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita

alcuna delle parti del giudizio a quo, né è intervenuto il Presidente

del Consiglio. Considerato in diritto :

1. - Ipotizzando il contrasto con l'art. 29, comma secondo Cost.

dell'art. 184 del codice civile nel testo anteriore alla riforma del

diritto di famiglia - disposizione concernente l'amministrazione dei

beni dotali - e dell'art. 227 della novella 19 maggio 1975, n. 151

introduttiva della riforma - disposizione diretta, in riferimento al

divieto di costituire nuove doti (art. 166 bis del codice novellato), a

sancire l'ultrattività del detto art. 184 stabilendo che le doti

costituite continuino a essere disciplinate dalle norme anteriori -

l'ordinanza di rimessione non revoca in dubbio la legittimità

costituzionale dell'istituto della dote nella sua totalità.

Ciò esime dall'affrontare il più ampio problema se il detto

istituto trovi sostegno necessario (o soltanto premessa storica) in una

concezione della famiglia, e della posizione in questa della donna, non

coerente o addirittura incompatibile col principio di eguaglianza

morale e giuridica fra i coniugi espresso nel cennato precetto

costituzionale, senza trovare in pari tempo giustificazione in ragioni

di garanzia dell'unità familiare.

Ed esime altresì dall'indagine, conducente alla prima, se la

soppressione ad opera della riforma sia dovuta a esigenze di

adeguamento alla Costituzione, o soltanto di ammodernamento, della

disciplina dei rapporti patrimoniali fra coniugi; nonché

dall'indagine, correlata alla prima, se la conservata operatività

della disciplina anteriore per i rapporti patrimoniali costituiti

ripeta, o no, idonea giustificazione da effettive esigenze di diritto

transitorio.

2. - Nella valutazione della rilevanza della questione contenuta in

motivazione, e nella formulazione della questione espressa in

dispositivo, l'ordinanza di rimessione prende di mira l'interna

struttura dell'istituto dotale. In particolare essa denuncia la

distribuzione fra i coniugi dei poteri di amministrazione dei beni

dotali, come stabilita dalla normativa del codice civile non novellato

- art. 184, e, di riflesso, art. 182 - distribuzione suscettiva di

apparire, secondo il giudice a quo, gravemente sperequativa in danno

della moglie, nonostante il temperamento apprestato dal rimedio della

separazione della dote (artt. 202 ss. c.c. non novellato).

L'ordinanza postula, in tal modo, un intervento additivo di questa

Corte, volto a sostituire, a quella disposta dalla normativa impugnata,

una distribuzione più equa e così più conforme al cennato precetto

costituzionale.

3. - Ma la tecnica manipolativa e adeguatrice sollecitata non

appare alla Corte sperimentabile nel caso concreto. È ardua, invero,

la pura e semplice estensione (che sembra ipotizzata dall'ordinanza di

rimessione) alla dote (particolarmente in riferimento all'ipotesi di

acquisto da parte del marito della proprietà dei beni dotali, ma anche

in riferimento alla ipotesi di conservazione della proprietà da parte

della moglie) della struttura propria di altri regimi patrimoniali

(quale quella del fondo patrimoniale, che si adegua in parte qua -

artt. 168, comma terzo, 180 codice civile novellato - a quella della

comunione legale, istituto certo non affine alla dote sotto il profilo

del regime della proprietà dei beni che ne sono oggetto).

Una siffatta soluzione non si presenta infatti come obbligata, ben

potendo darsene altre (eventualmente differenziate in relazione

all'ipotesi di modificato assetto dei rapporti personali fra i coniugi)

non contrastanti sotto l'aspetto considerato con il precetto

costituzionale in argomento: come quella, ad esempio, di conferire alla

moglie, anche se non attributaria dell'amministrazione poteri di

opposizione agli atti di amministrazione, del marito attributario.

Non essendo configurabile una sola soluzione - e quindi una

soluzione obbligata - ma più soluzioni, la sentenza additiva che ne

adottasse una invaderebbe un ambito riservato alla discrezionalità

insindacabile del legislatore.

La questione va pertanto dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 184 cod. civ., nel testo anteriore alla legge 19 maggio

1975, n. 151, e 227 della detta legge n. 151 del 1975, sollevata, in

riferimento all'art. 29, comma secondo Cost., dal Tribunale di Catania

con ordinanza 25 gennaio 980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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