Codice civile

Art. 183 c.c. — Esclusione dall'amministrazione

[1]((Se uno dei coniugi e' minore o non puo' amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge puo' chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione.

[2]Il coniuge privato dell'amministrazione puo' chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione.

[3]La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Dei diritti del marito sulla dote e dell'alienazione dei beni dotali. È stata presa in attento esame la proposta di aggiungere un capoverso all'art. 183, per stabilire che, sull'immobile acquistato dal marito con denaro dotale, o dato in pagamento della dote costituita. In denaro, grava l'ipoteca legale di cui all'art. 2817. È evidente che questa norma dovrebbe trovare applicazione nei casi in cui l'immobile acquistato dal marito non divenga dotale. A questo proposito, si è considerato che, nell'ipotesi del secondo comma, sarebbe ingiustificato imporre l'onere di un vincolo ipotecario al marito, che aveva diritto di avere la dote in denaro e ha ricevuto invece in pagamento di essa un immobile. Nel caso poi del primo comma, la disposizione proposta allargherebbe il principio secondo il quale il marito è tenuto a garantire la dote con tutti i beni di sua proprietà al momento della costituzione della dote stessa. Tale estensione avrebbe l'inconveniente di vincolare tutti gli immobili che il marito acquistasse dopo il matrimonio, poichè riuscirebbe impossibile determinare praticamente quali siano gli immobili acquistati con denaro dotale e quali no. Non è stata, perciò, accolta la innovazione suggerita, che avrebbe prodotto gravi inconvenienti nella pratica attuazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 120

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 33 parole tolte, 66 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: L'immobile acquistato col danaro dotale non diviene dotale, che quando nell'atto di costituzione della dote e' stata stipulata la condizione dell'impiego.

tolto: Lo stesso e' dell'immobile dato in pagamento della dote costituita in danaroaggiunto: Se uno dei coniugi e' minore o non puo' amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge puo' chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione.

aggiunto: Il coniuge privato dell'amministrazione puo' chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione.

aggiunto: La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art183 · fonte del testo

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