Codice civile

Art. 184 c.c. — Atti compiuti senza il necessario consenso

[1]((Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683.

[2]L'azione puo' essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non puo' essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.

[3]Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro e' obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora cio' non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 311/1988

    Questione infondata
    17 marzo 1988

    Diversamente da quanto avviene nella comunione ordinaria, la mancanza del consenso di uno dei coniugi all'alienazione di un bene immobile (o mobile registrato) in comunione legale non da` luogo ad un acquisto a non domino ma ad un acquisto a domino in base a titolo viziato. Ne consegue che la prevista annullabilita` dell'atto non costituisce deroga al generale principio di inefficacia degli atti di disposizione posti in essere da alienante non legittimato e, dunque, non contrasta con l'art. 3 Cost. (Non fondatezza, in riferimento al parametro citato, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 184, comma primo, cod. civ., nella parte in cui prevede l'annullabilita` anziche` l'inefficacia dell'atto).

    Art. 184 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 29 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 194/1984

    Questione inammissibile
    11 luglio 1984

    Quando, in relazione alla questione sollevata, non è configurabile una sola soluzione - e quindi una soluzione obbligata -, ma più soluzioni, la sentenza additiva che ne adottasse una invaderebbe un ambito riservato alla discrezionalità insindacabile del legislatore. Nella fattispecie si chiede alla Corte un intervento additivo che operi una più equa distribuzione tra i coniugi dei poteri di amministrazione dei beni dotali, ma la soluzione (ipotizzata dal giudice a quo) della pura e semplice estensione alla dote della struttura propria di altri regimi patrimoniali non si presenta come obbligata, ben potendo darsene altre conformi alla Costituzione, come quella di conferire alla moglie poteri di opposizione agli atti di amministrazione compiuti dal marito. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento al'art. 29, secondo comma, Cost., degli artt. 184 cod. civ., nel testo anteriore alla riforma del diritto di famiglia, e 227 della legge 19 maggio 1975, n. 151).

    Art. 184 c.c. · Art. 29 Riforma del diritto di famiglia · Art. 227 Riforma del diritto di famiglia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Riguardo alla disciplina delle azioni concernenti la dote, è stata segnalata la necessità dell'intervento sia del marito, sia della moglie in tutti i giudizi in cui si tratta o di far valere diritti relativi ai beni dotali o di esigere la restituzione di capitali, e negli atti di esecuzione sui beni stessi. La proposta è sembrata eccessiva, perchè porterebbe all'intervento della moglie anche nei giudizi in cui il marito agisce per far valere diritti a lui solo spettanti sui beni dotali. Tenuto conto di ciò, è stato emendato il testo del progetto, prevedendosi espressamente le ipotesi in cui il marito può agire da solo e chiarendosi in pari tempo che, quando è in discussione il diritto della moglie, è necessario l'intervento di entrambi i coniugi, sia come attori, sia come convenuti. In un ultimo comma è stata riportata la norma dell'art. 2079 del vecchio codice relativa agli atti di esecuzione sui beni dotali. È stata preveduta nel secondo comma dell'art. 184 la pattuizione dello spillatico, oltre che nel contratto di matrimonio, anche nell'atto di costituzione dotale fatto durante il matrimonio: ciò per evitare dubbi sulla possibilità di pattuire lo spillatico nell'ipotesi di costituzione o di aumento della dote durante il matrimonio.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 121

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 133 parole tolte, 152 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Quando la moglie conserva la proprieta' dei beni dotali, il marito da solo ne ha l'amministrazione durante il matrimonio e ha diritto di riscuoterne i fruttiaggiunto: Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683.

tolto: Tuttavia puo' convenirsi, nel contratto di matrimonio o nell'atto di costituzione di dote fatto durante il matrimonio, che la moglie riceva annualmente una parte delle rendite dotali per le sue minute spese e pei bisogni della sua persona.

tolto: Il marito ha facolta' di agire contro i debitori e i possessori della dote, di esigere la restituzione dei capitali e di far valere ogni altro diritto relativo ai beni dotali.

tolto: Quando pero' la controversia ha per oggetto il diritto spettante alla moglie sui beni stessi, il giudizio deve svolgersi anche in contraddittorio della moglieaggiunto: L'azione puo' essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non puo' essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.

tolto: Gli atti esecutivi sui beni dotali devono farsi in confronto di entrambi i coniugiaggiunto: Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro e' obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora cio' non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art184 · fonte del testo

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