Corte costituzionale

Sentenza n. 311/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1988 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 184, primo e

secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 14

gennaio 1987 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente

tra Bitetto Giuseppe e Zenzola Isabella, iscritta al n. 271 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione di Zenzola Isabella;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avv. Benito Marrone per Zenzola Isabella.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 14 gennaio 1987 il Tribunale di Bari ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 184,

primo comma, cod.civ. per contrasto con gli artt. 3, 24, primo comma,

29, secondo comma, e 42, secondo comma, Cost., e dell'art. 184,

secondo comma, per contrasto con l'art. 24, primo comma, Cost.

Nell'ambito della disciplina della comunione legale dei beni tra i

coniugi l'art. 184, primo comma, dispone che "gli atti compiuti da un

coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo

non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni

mobili elencati nell'art. 2683". La norma si riferisce agli atti

previsti dall'art. 180, secondo comma, e più precisamente agli atti

di disposizione di beni della comunione, cioè alienazioni oppure

negozi costitutivi di diritti reali o di diritti personali di

godimento.

Al giudice a quo la norma "non appare inserita razionalmente nel

sistema". A suo avviso la deroga al principio di inefficacia degli

atti di disposizione compiuti dal non dominus, "ispirata soltanto

alla tutela dei terzi", si pone "in contrasto con l'art. 42, secondo

comma, Cost., perché indebolisce il diritto di proprietà del

coniuge sul bene comune a scapito della famiglia e quindi con

pregiudizio della funzione sociale della proprietà"; offende l'art.

29, secondo comma, risultandone "praticamente violata la dignità

giuridica del coniuge il cui consenso è stato pretermesso", nonché

l'art. 24, "in quanto non appare giustificata né razionale la

compressione del diritto di difesa derivante dall'avere sanzionato

con l'annullabilità, con una misura cioè molto meno grave, una

situazione che sarebbe stato in linea coi principi generali

sanzionare con l'inefficacia".

Finalmente la norma denunziata è ritenuta non conforme all'art.

3, sembrando "ingiustificata la diversità di trattamento della

comunione legale rispetto alla comunione ordinaria, nonché dei

coniugi tra loro, in quanto il coniuge il cui consenso sia stato

pretermesso patisce un trattamento deteriore rispetto all'altro che

abbia disposto del bene comune violando i suoi diritti".

2. - I dubbi di costituzionalità espressi in relazione al primo

comma dell'art. 184 si rafforzano, sempre a giudizio del Tribunale di

Bari, ove la norma sia valutata anche alla luce del secondo comma, il

quale accentua lo sbilanciamento della tutela a favore dei terzi e a

danno del coniuge pretermesso.

Comunque il secondo comma è fatto oggetto di ulteriore

impugnazione autonoma, in via subordinata, come norma che,

assoggettando l'azione di annullamento a un breve termine di

decadenza (un anno), decorrente dalla data di trascrizione dell'atto,

comprime eccessivamente il diritto di difesa del coniuge pretermesso,

in contrasto con l'art. 24 Cost. Per evitare che eventuali atti di

alienazione, posti in essere a sua insaputa, diventino a lui

definitivamente opponibili nel breve termine stabilito, ciascun

coniuge si trova gravato dall'onere non ragionevole di eseguire

periodiche ravvicinate ispezioni dei registri immobiliari.

3. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la parte

privata interessata all'accoglimento delle questioni. Non è

intervenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nell'imminenza

della discussione della causa la parte privata ha depositato una

memoria in cui insiste per la declaratoria di illegittimità delle

norme impugnate, sottolineandone ulteriormente l'asserita

contrarietà ai principi costituzionali concernenti la parità

giuridica dei coniugi e la tutela del diritto di difesa del coniuge

pretermesso. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale, sollevata

d'ufficio dal Tribunale di Bari in ordine al primo comma dell'art.

184 cod. civ., è infondata.

Il Tribunale muove dalla premessa che la disciplina della

comunione legale dei beni tra coniugi debba essere ricostruita e

valutata confrontandola con l'istituto generale della comproprietà

regolato dagli artt. 1100 segg. cod. civ. (c.d. comunione ordinaria),

cioè applicando lo schema logico regola-eccezione. A questa stregua

il primo comma dell'art. 184 è giudicato una norma derogatoria alla

regola di inefficacia dell'atto di disposizione a non domino, e in

particolare dell'atto di disposizione della cosa comune posto in

essere da un comproprietario senza la partecipazione (diretta o per

procura) degli altri. L'incidente di costituzionalità è stato così

impostato come questione di legittimità dell'affievolimento che la

supposta deroga al principio nemo plus iuris ecc., "ispirata soltanto

alla tutela dei terzi", arreca al diritto di proprietà del coniuge

pretermesso e insieme all'interesse della famiglia, tutelati

rispettivamente dagli artt. 42 e 29 Cost., nonché come questione di

giustificatezza della norma secondo i parametri degli artt. 3 e 24

Cost.

Ma la corretta metodologia insegna che la "regola" (nel senso di

dottrina) dogmatica di un istituto giuridico deve essere tratta non

da categorie precostituite, ma ex iure quod est, cioè dalle norme

positive che sostanziano l'istituto medesimo. Dalla disciplina della

comunione legale risulta una struttura normativa difficilmente

riconducibile alla comunione ordinaria. Questa è una comunione per

quote, quella è una comunione senza quote; nell'una le quote sono

oggetto di un diritto individuale dei singoli partecipanti (arg. ex

art. 2825 cod.civ.) e delimitano il potere di disposizione di

ciascuno sulla cosa comune (art. 1103); nell'altra i coniugi non sono

individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente

titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni

della comunione (arg. ex art. 189, secondo comma). Nella comunione

legale la quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la

funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione

possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189), la

misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con

i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190),

e infine la proporzione in cui, sciolta la comunione, l'attivo e il

passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art. 194).

Ne consegue che, nei rapporti coi terzi, ciascun coniuge ha il

potere di disporre dei beni della comunione. Il consenso dell'altro,

richiesto dal modulo dell'amministrazione congiuntiva adottato

dall'art. 180, secondo comma, per gli atti di straordinaria

amministrazione, non è un negozio (unilaterale) autorizzativo nel

senso di atto attributivo di un potere, ma piuttosto nel senso di

atto che rimuove un limite all'esercizio di un potere. Esso è un

requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di

disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o

mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio.

2. - Assodato che l'art. 184, primo comma, non è tecnicamente un

caso di acquisto da un alienante non legittimato, bensì un caso di

acquisto a domino in base a un titolo viziato, il principio di

inefficacia delle alienazioni a non domino non può fornire il

tertium comparationis rispetto al quale possa prospettarsi una

violazione dell'art. 3 Cost. in danno del coniuge pretermesso. Anzi,

se si pone mente che nel diritto privato i vizi del procedimento di

formazione di un atto negoziale sono rilevanti come causa di

invalidità solo nei casi espressamente previsti dalla legge, non per

regola generale, la norma in esame appare - tutt'al contrario -

disposta a maggiore tutela dell'altro coniuge, non già in eccessivo

favore dei terzi. Senza di essa il coniuge pretermesso dovrebbe, come

nel caso regolato nel terzo comma dell'art. 184, accontentarsi del

diritto obbligatorio alla riparazione del danno.

3. - Quanto alle altre norme costituzionali evocate nell'ordinanza

di rimessione, le censure di costituzionalità sono manifestamente

inconsistenti. La disposizione denunziata contiene una norma di

diritto sostanziale, e come tale non incide sul diritto di difesa

garantito dall'art. 24; non tocca l'eguaglianza dei coniugi garantita

dall'art. 29, perché tratta allo stesso modo sia l'atto di

disposizione compiuto dal marito senza il consenso della moglie, sia

l'atto di disposizione compiuto dalla moglie senza il consenso del

marito; non mortifica il diritto di proprietà del coniuge

pretermesso, né l'interesse della famiglia cui sono destinati i beni

della comunione (destinazione che non va confusa con la funzione

sociale della proprietà), ma anzi li protegge appunto con la

sanzione di invalidità dell'alienazione stipulata dall'altro

coniuge.

4. - In via autonoma, subordinatamente al non accoglimento

dell'incidente sollevato in merito al primo comma, il Tribunale di

Bari, su istanza di parte, impugna il secondo comma dell'art. 184,

sul riflesso che "il legislatore, stabilendo che l'azione di

annullamento spettante al coniuge il cui consenso sia stato

pretermesso debba essere esercitata in ogni caso nel breve termine

(di prescrizione) di un anno dalla data della trascrizione dell'atto,

ha - senza giustificato motivo - mortificato il diritto di difesa del

coniuge" in violazione dell'art. 24 Cost.

Nemmeno tale questione è fondata.

Occorre premettere che l'alienazione di un bene immobile della

comunione, da parte di un coniuge senza il consenso dell'altro, è

praticamente possibile solo se nei registri immobiliari il fondo

risulti intestato esclusivamente al nome dell'alienante. In questo

caso il sistema di "pubblicità negativa" - introdotto dalla riforma

del diritto di famiglia per la comunione legale dei beni tra coniugi,

nel senso che essa è opponibile ai terzi quando i registri dello

stato civile non indichino un regime (convenzionale) diverso produce

un grave intralcio alla speditezza del commercio immobiliare. Per

appurare la reale situazione giuridica dell'immobile i terzi non

possono limitarsi a ispezionare i registri immobiliari, ma devono

estendere le loro ricerche ai registri dello stato civile, meno

facilmente accessibili e anche meno affidabili. Nel caso di specie il

coniuge alienante aveva acquistato l'immobile dichiarando falsamente

nel rogito di essere separato dalla moglie, e così riuscendo a

procurarsi un titolo che gli consentì di trascrivere l'acquisto

soltanto a suo nome: tutto ciò grazie anche a una lacuna della legge

sull'ordinamento dello stato civile, la quale non prevede

l'annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, del decreto di

omologazione della separazione consensuale dei coniugi, qualificata

dall'art. 190 cod.civ. come causa di scioglimento della comunione dei

beni.

Rendendosi conto di questo aspetto del sistema pregiudizievole

alla certezza dei rapporti giuridici (al quale ha parzialmente posto

riparo la nuova disciplina della nota di trascrizione dettata

nell'art. 2659 dalla legge 27 febbraio 1985, n. 52), il legislatore,

nel secondo comma dell'art. 184, ha sostituito la prescrizione breve

di un anno alla prescrizione quinquennale cui, per regola generale

(art. 1442, primo comma, cod.civ.), è soggetta l'azione di

annullamento dei contratti. Il bilanciamento degli opposti interessi

- del coniuge pretermesso alla conservazione del suo diritto, dei

terzi alla sicurezza del traffico giuridico - non appare lesivo del

diritto di difesa del primo, restandogli pur sempre un lasso di tempo

sufficientemente ampio per impugnare l'alienazione.

È vero, come osserva l'ordinanza di rimessione, che il coniuge

non intestatario dell'immobile "avrà la necessità, per evitare che

eventuali atti di alienazione divengano a lui opponibili nel breve

termine stabilito, di eseguire periodiche ravvicinate ispezioni dei

registri immobiliari". Ma è un onere che, pur fastidioso, non può

dirsi eccessivamente gravoso al punto di offendere l'art. 24 Cost.

Comunque, a parte il rilievo che nella normalità dei casi

difficilmente l'alienazione dell'immobile potrà passare inosservata

per oltre un anno al coniuge il cui consenso è stato pretermesso,

quest'ultimo - una volta accertata, in esito a una ispezione dei

registri immobiliari, la trascrizione di un acquisto separato al nome

dell'altro - ha sempre la possibilità di ottenere una sentenza che

accerti l'appartenenza dell'immobile alla comunione, e quindi un

titolo per domandare l'integrazione della trascrizione anche al

proprio nome.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 184, primo comma, cod.civ. sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 24, primo comma, 29, secondo comma e 42, secondo comma,

Cost., dal Tribunale di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 184, secondo comma, cod.civ., sollevata dalla stessa

ordinanza in riferimento all'art. 24, primo comma, Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:311 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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