Art. 162 c.c.
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[1]((Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullita'.
[2]La scelta del regime di separazione puo' anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.
[3]Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194. Dopo la celebrazione del matrimonio possono essere mutate soltanto previa autorizzazione del giudice.
[4]Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalita' dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma)).
Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 6 maggio 1981
