Corte costituzionale

Ordinanza n. 385/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 162, terzo

comma, del codice civile, nel testo vigente prima della legge 10

aprile 1981, n. 142 (Modifiche ad alcune norme relative alle

convenzioni tra coniugi) in relazione all'art. 2 della stessa legge,

promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1981 dal Tribunale di

Catania, iscritta al n. 758 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno 1983;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel procedimento promosso da Carla Cibrario nei

confronti del marito Giuseppe Meccio, l'attrice chiedeva che fosse

dichiarato nullo ed inefficace - per difetto dell'autorizzazione del

Tribunale prescritta dall'art. 162 c.c. - l'atto pubblico in data 25

gennaio 1980, con il quale i coniugi avevano dichiarato di adottare

il regime patrimoniale di separazione dei beni, e che, in relazione a

ciò, il Tribunale di Catania ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.,

dell'art. 162, comma terzo, del codice civile nel testo vigente prima

dell'entrata in vigore della legge 10 aprile 1981 n. 142 (anche

considerato in relazione all'art. 2 della legge suddetta) nella parte

in cui non dispone che, per le convenzioni matrimoniali con le quali

venga istituito il regime di separazione dei beni in luogo del

preesistente regime di comunione, sia necessaria l'autorizzazione del

giudice;

Considerato che l'autorizzazione giudiziale richiesta in ogni caso

per il mutamento delle convenzioni matrimoniali, stabilito in epoca

successiva alla celebrazione del matrimonio e previsto dall'art. 162,

terzo comma, c.c. nel testo vigente prima dell'entrata in vigore

della legge 10 aprile 1981 n. 142, costituiva una notevole

limitazione all'autonomia contrattuale dei coniugi, giustificata con

l'esigenza di controllare la spontaneità effettiva del nuovo

accordo;

che la ricordata disciplina è stata sostituita con la legge 10

aprile 1981 n. 142, recante "Modifiche ad alcune norme relative alle

convenzioni tra coniugi", la quale ha soppresso in linea di principio

l'autorizzazione suddetta (art. 1), lasciandola sopravvivere

"soltanto per il mutamento, dopo la celebrazione del matrimonio, di

convenzioni matrimoniali stipulate per atto pubblico prima

dell'entrata in vigore della legge" (art. 2);

che, in considerazione dell'oggettiva ed evidente diversità

esistente tra il caso di una convenzione matrimoniale modificativa

del regime patrimoniale legale della famiglia già contrattualmente

stabilito dai coniugi, e l'ipotesi di una prima convenzione

matrimoniale, è chiaramente da escludere il contrasto della norma

impugnata con l'art. 3 della Costituzione;

che, per le suesposte ragioni, la questione proposta va

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 162, terzo comma, c.c. nel testo vigente

prima dell'entrata in vigore della legge 10 aprile 1981 n. 142

sollevata, in relazione all'art. 3, primo comma, Cost., dal Tribunale

di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:385 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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