Codice civile

Art. 163 c.c. — Modifica delle convenzioni

[1]((Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non e' stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.

[2]Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del giudice. L'omologazione puo' essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.

[3]Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne e' fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio.

[4]L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975

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Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 79 parole tolte, 110 parole aggiunte in 4 capoversi.

Le tolto: mutazioni aggiunto: modifiche delle convenzioni matrimoniali tolto: prima del matrimonioaggiunto: , anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se tolto: non sono fatte per atto pubblico, alla presenza e col simultaneo aggiunto: l'atto pubblico non e' stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti tolto: nel contratto di matrimonio aggiunto: nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.

aggiunto: Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del giudice. L'omologazione puo' essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.

tolto: Ogni mutazione e' senzaaggiunto: Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzitolto: , se in margine o in calce dell'originale del contratto di matrimonio non e' stata fatta annotazione indicante l'atto che contiene la mutazione. aggiunto: solo se ne e' fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio.

L'annotazione deve inoltre essere fatta tolto: sulla copia del contratto di matrimonio rimessa al pubblico archivio a cura del notaio che lo ha ricevuto, e anche su quella presentata per la trascrizione, se il contratto di matrimonio e' stato trascritto aggiunto: a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art163 · fonte del testo

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