Codice civile

Art. 162 c.c.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →

[1]Le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullita'.

[2]Non possono essere mutate dopo la celebrazione del matrimonio.

[3]Possono essere stipulate dopo la celebrazione del matrimonio nei casi previsti dalla legge, purche' non alterino le convenzioni matrimoniali gia' stabilite.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 111/1995

    Questione infondata
    6 aprile 1995

    Non può ritenersi ondivaga la motivazione dell'ordinanza di rimessione che - pur accennando ad altre possibili interpretazioni riscontrate in dottrina e in giurisprudenza - individui senza perplessità la norma da applicare in quella risultante dall'interpretazione della Cassazione e della prevalente dottrina e in relazione ad essa sollevi la questione di legittimità costituzionale. (Ammissibilità - sotto il detto profilo - della questione di costituzionalità in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. del combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 cod. civ., "nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti sui beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale , l'opponibilità ai terzi sia determinata dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari anziché dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio"). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 162 c.c. · Art. 2647 c.c. · Art. 2915 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 385/1988

    Questione infondata
    31 marzo 1988

    Ai fini dell'art. 3 Cost., è oggettiva ed evidente la diversità esistente tra il caso di una convenzione matrimoniale modificativa del regime patrimoniale legale della famiglia, già contrattualmente stabilito dai coniugi e l'ipotesi di una prima convenzione matrimoniale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 162, comma terzo, cod. civ., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L. 10 aprile 1981, n. 142, denunziato - in relazione all'art. 3, comma primo, Cost. - nella parte in cui non dispone che, per le convenzioni matrimoniali con le quali venga istituito il regime di separazione dei beni in luogo del preesistente regime di comunione, sia necessaria l'autorizzazione del giudice).

    Art. 162 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 2 Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi · Art. 1 Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Al capo VI è stata data l'intestazione «Del regime patrimoniale della famiglia» che è sembrata più propria dell'altra «Dei rapporti patrimoniali tra coniugi», poichè la disciplina legislativa non concerne soltanto i rapporti tra i coniugi, ma si riflette anche sui terzi, estranei al consorzio familiare. Un più preciso coordinamento è stato realizzato tra la norma sull'immutabilità delle convenzioni matrimoniali e le disposizioni che consentono di stipularle dopo la celebrazione del matrimonio. Il nuovo testo, premesso il principio dell'immutabilità delle convenzioni dopo la celebrazione del matrimonio, consente che esse possano, nei casi previsti dalla legge, essere stipulate dopo la celebrazione del matrimonio, purchè non siano alterate le convenzioni già stabilite (art. 162).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 108

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art162 · fonte del testo

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