Art. 162 c.c.
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[1]Le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullita'.
[2]Non possono essere mutate dopo la celebrazione del matrimonio.
[3]Possono essere stipulate dopo la celebrazione del matrimonio nei casi previsti dalla legge, purche' non alterino le convenzioni matrimoniali gia' stabilite.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975
