Codice civile

Art. 1578 c.c. — Vizi della cosa locata

[1]Se al momento della consegna la cosa locata e' affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneita' all'uso pattuito, il conduttore puo' domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.

[2]Il locatore e' tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • A proposito dei vizi della cosa locale, si è chiarito che debbano essere occulti (art. 1578), e con l'art. 1579 si è fatta un'applicazione dell'art. 1229, primo comma, ma con una restrizione: per l'art. 1229, primo comma, sono nulle le clausole che esonerano da responsabilità per dolo o colpa grave. Nell'art. 1579 si contempla la sola mala fede del responsabile quale causa di nullità della clausola limitativa. Degna di rilievo è la disposizione dell'art. 1580 relativa ai vizi della cosa che espongono a serio pericolo la salute delle persone: essa rappresenta un'applicazione del secondo comma dell'art. 1229. Per vizi siffatti le rinuncie sono prive di effetto, perchè il bene tutelato con la sanzione della responsabilità è indisponibile.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 690

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1578 · fonte del testo

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