Codice civile

Art. 1589 c.c. — Incendio di cosa assicurata

[1]Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilita' del conduttore verso il locatore e' limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

[2]Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione e' stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilita' del conduttore in confronto del locatore, se questi e' indennizzato dall'assicuratore.

[3]Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Circa la responsabilità del conduttore per incendio della cosa locata, dispongono gli articoli 1588, 1589 e 1611. In essi si considera la responsabilità del conduttore verso il locatore; la responsabilità per incendio verso terzi del custode della cosa, proprietario o conduttore, è regolata nell'art. 2051. L'incendio rappresenta una causa di perdita o di deterioramento della cosa. Il conduttore deve risponderne se non prova che l'incendio sia avvenuto per una causa a lui non imputabile: si fa, con ciò, applicazione precisa della disposizione degli articoli 1218 e 1256. La causa sconosciuta della perdita o del deterioramento è a carico del conduttore. Che se la cosa distrutta o deteriorata era stata assicurata dal locatore, o dal conduttore per conto di questi, e la perdita è stata indennizzata dall'assicuratore, il locatore non può pretendere ulteriore indennizzo da parte del conduttore, perchè non può arricchirsi e perchè nel diritto del locatore verso il conduttore subentra l'assicuratore (art. 1589 e 1916). Il creditore subentrante si trova verso il debitore nelle stesse condizioni del creditore surrogato; quindi il conduttore si libera dalla responsabilità verso l'assicuratore negli stessi modi che in confronto del locatore.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 692

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1589 · fonte del testo

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