Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - degli artt. 10, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui attribuisce alla donna che si marita ad un cittadino la cittadinanza italiana, per il solo effetto del matrimonio e senza conferire alcuna rilevanza alla volontà dell'interessata, e 143 ter cod. civ., il quale dispone che la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera. Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rinvio è entrata infatti in vigore la legge 21 aprile 1983, n. 123, i cui artt. 1 e 3, parificando la condizione dell'uomo e quella della donna, stabiliscono che l'acquisto della cittadinanza per matrimonio avviene, non più automaticamente, ma a seguito di istanza dell'interessata, mentre l'art. 7 consente alla donna che, per effetto del matrimonio contratto prima dell'entrata in vigore della legge, ha acquistato la cittadinanza italiana, di rinunciarvi entro due anni. Di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo - così come disposto per la stessa Corte costituzionale in ordine ad analoga questione proposta d'ufficio - proceda al riesame della rilevanza tenendo conto della sopravvenuta normativa. - O. n. 354/1983.
Art. 143-ter c.c. · Art. 3 cost. · Art. 10 Sulla cittadinanza italiana · Art. 1 Disposizioni in materia di cittadinanza