1. Un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente che abbia diritto a una pensione di vecchiaia sita ai sensi della legislazione di una Parte, ricevera' tale pensione, nella misura spettantegli, anche per tutto il tempo in cui egli risiede nel territorio dell'altra Parte. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1) del presente articolo le norme della legislazione del Regno Unito, relative ai guadagni di detto cittadino e della propria moglie, saranno applicate in Italia dal competente Organismo italiano di assicurazione.

Testo vigente dal 17 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;228~art16 · fonte del testo

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