Codice civile

Art. 1409 c.c. — Rapporti fra contraente ceduto e cessionario

Il contraente ceduto puo' opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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  • Effetto della cessione è la sostituzione del cessionario nell'identica posizione del cedente (articoli 1406 e 1407). Il contraente ceduto può così opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto ceduto; e solo queste se nell'aderire alla cessione non se ne sia riservate altre derivanti da rapporti diversi col cedente (art. 1409). Se il cedente non viene liberato, il rapporto che egli ha col contraente ceduto diviene sussidiario a quello tra il contraente ceduto e il cessionario; e il primo può rivolgersi al cedente soltanto se il cessionario non abbia adempiuto (articolo 1408, secondo comma), basta la richiesta insoddisfatta, senza che occorra l'escussione del cessionario; ma, per l'interesse che ha il cedente di cautelarsi eventualmente verso il cessionario nel caso che sia costretto a pagare, il contraente ceduto deve dare notizia dell'inadempienza al cedente, entro quindici giorni da quello in cui essa si è verificata. Se non viene data questa notizia, il contraente ceduto, pur conservando l'azione contro il cedente, è obbligato verso di lui al risarcimento del danno (art. 1408, terzo comma). Il cedente, anche in mancanza di una convenzione espressa, è tenuto a garantire l'esistenza è la validità del contratto ceduto, non l'adempimento del contraente ceduto (art. 1410, primo comma); il principio è stato già accolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza per la girata degli stabiliti. Se vi è espressa garanzia dell'adempimento, il cedente assume la posizione di fideiussore (art. 1410, secondo comma), e quindi risponde verso il cessionario in via solidale con il contraente ceduto (art. 1944, primo comma) nei limiti dell'art. 1942, con esclusione perciò della responsabilità per i danni. DEI CONTRATTI A FAVORE DI TERZI.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 642

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1409 · fonte del testo

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