Corte costituzionale

Ordinanza n. 210/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza

emessa il 10 marzo 1990 dalla Commissione tributaria di secondo grado

di Ravenna sul ricorso proposto dall'Ufficio del registro di Faenza

contro Partisani G. Giacomo ed altra, iscritta al n. 859 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio tributario, promosso da

alcuni coobbligati solidali, avverso l'avviso di liquidazione

dell'imposta complementare INVIM calcolata sul valore definitivo di

un fondo rustico, come determinato a seguito di accertamento

dell'ufficio tributario - provvedimento, quest'ultimo, impugnato

soltanto da uno dei tre proprietari del bene ed oggetto di una

pronuncia favorevole al ricorrente - la Commissione tributaria di

secondo grado di Ravenna, adìta su ricorso dell'Ufficio del registro

di Faenza per la riforma della sentenza resa dal giudice di primo

grado, che aveva ritenuto applicabili ai condebitori solidali (non

ricorrenti contro l'avviso di accertamento) gli effetti favorevoli

della pronuncia ottenuta da un solo coobbligato, ricorrente in altra

sede, ha sollevato (con ordinanza del 10 marzo 1990 pervenuta a

questa Corte l'8 luglio 1996) questione di legittimità

costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, del

sistema (omettendo l'indicazione della norma oggetto della questione)

che determinerebbe una disparità di trattamento, rispetto al regime

comune della solidarietà passiva, "se non si estendessero, anche ai

ricorsi tardivi, gli effetti favorevoli di un ricorso proposto da

altro coobbligato, essendo l'obbligazione di un'imposta

inscindibile";

che in concreto, come è dato desumere dall'ordinanza di

rimessione, sarebbe avvenuto che: tre proprietari pro-indiviso di un

fondo rustico lo avevano alienato per un valore dichiarato inferiore

a quello poi risultato in sede di accertamento ai fini dell'INVIM;

contro l'avviso di accertamento aveva proposto ricorso uno solo dei

coobbligati solidali tenuti al pagamento dell'imposta; trascorsi i

termini dell'appello e ritenuto definitivo l'accertamento nei

confronti degli altri due condebitori, l'Ufficio procedeva alla

liquidazione dell'INVIM complementare nei loro riguardi, ma il

giudice tributario di primo grado, adi'to dagli interessati, riteneva

loro estensibili gli effetti della decisione favorevole ottenuta dal

primo dei coobbligati; l'ufficio del registro aveva quindi impugnato

tale decisione, sostenendo che "l'efficacia del giudicato proposto da

uno solo dei soggetti cui l'atto amministrativo dell'accertamento è

diretto ..., permane inter partes e non si estende a coloro che non

hanno impugnato l'atto ... sia nei risultati vantaggiosi che

sfavorevoli", e ciò in quanto l'atto di accertamento sarebbe un

"atto plurimo", nel senso che è formato da una pluralità di

provvedimenti (destinati a soggetti diversi) ciascuno dei quali "può

restare in vita o cadere indipendentemente dalla sorte degli altri,

secondo che l'interessato abbia esperito o meno l'impugnazione"; per

cui se l'atto plurimo non viene impugnato nel termine di decadenza da

uno dei soggetti cui si riferisce, "l'atto stesso si rende definitivo

nei suoi confronti";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,

eccependo l'inammissibilità della questione per la mancata

indicazione o comunque per l'assoluta indeterminatezza della norma

sospettata di illegittimità costituzionale nonché del tertium

comparationis rispetto al quale andrebbe esercitato il sindacato

della Corte, e che, anche se può ritenersi che il giudice a quo

abbia fatto implicito riferimento, rispettivamente, all'art. 26 del

d.P.R. n. 643 del 1972 e all'art. 1306 cod. civ., resta comunque la

mancata individuazione delle norme relative alla definitività

dell'atto di accertamento fiscale non impugnato nei termini;

Considerato che il giudice a quo, pur non avendo indicata

nell'ordinanza di rimessione la norma oggetto della prospettata

questione di legittimità costituzionale, ha inteso fare riferimento

all'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione

dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), in

relazione all'art. 1306, secondo comma, del codice civile;

che la questione investe la solidarietà tributaria in tema di

INVIM e si appalesa in termini sostanzialmente analoghi ad altre

questioni coinvolgenti o la medesima norma o norme diverse relative a

specifiche imposte, questioni tutte dichiarate manifestamente

infondate sotto il profilo che il principio desumibile dall'art.

1306, secondo comma, cod. civ. in tema di obbligazione solidale, è

applicabile alla obbligazione solidale tributaria che, sul punto, non

si differenzia da quella comune (ordinanze nn. 267 del 1990, 870 del

1988, 544 del 1987);

che le censure di incostituzionalità della normativa impugnata,

prospettate nei termini indicati, sono pertanto prive di fondamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643

(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli

immobili), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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