Codice civile

Art. 2822 c.c. — Ipoteca su beni altrui

[1]Se l'ipoteca e' concessa da chi non e' proprietario della cosa, l'iscrizione puo' essere validamente presa solo quando la cosa e' acquistata dal concedente.

[2]Se l'ipoteca e' concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualita', l'iscrizione puo' essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Era controverso sotto l'impero del codice del 1865 se l'ipoteca su cosa altrui fosse nulla in modo assoluto o soltanto annullabile e se fosse pertanto suscettiva di convalida nel caso che colui che l'aveva concessa fosse divenuto proprietario a qualsiasi titolo del bene ipotecato. Mentre la prevalente dottrina riteneva trattarsi di nullità assoluta, la giurisprudenza, orientata verso l'opposta tesi, ammetteva, nell'ipotesi di successivo acquisto della cosa da parte del concedente, che l'iscrizione presa conservasse efficacia dalla propria data. Ho creduto opportuno adottare una soluzione intermedia, analoga, sotto alcuni aspetti, alla soluzione che nell'art. 1478 si adotta, per la vendita di cosa altrui. Il negozio costitutivo dell'ipoteca ha efficacia obbligatoria, nel senso che il costituente è tenuto a procurare al creditore l'acquisto del diritto d'ipoteca, ma l'iscrizione può essere validamente presa solo quando il bene è entrato nel patrimonio del costituente (articolo 2822, primo comma), sì che l'iscrizione eventualmente presa prima non ha alcuna efficacia e non può neppure convalidarsi. È regolato anche il caso che l'ipoteca sia concessa da chi agisce come rappresentante senza averne la qualità: l'iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario abbia ratificato la concessione (stesso art. 2822, secondo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1147

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2822 · fonte del testo

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