Art. 1163 c.c. — Vizi del possesso
Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinita' e' cessata.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinita' e' cessata.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
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Coerentemente a un principio etico e di ordine pubblico, il possesso non conduce all'usucapione se non è immune dai vizi della violenza e della clandestinità. Qualora sia viziato, esso non produce effetti che dal momento in cui il vizio è purgato, e cioè dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata (art. 1163).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 549
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1163 · fonte del testo
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