Codice civile

Art. 1163 c.c. — Vizi del possesso

Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinita' e' cessata.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Coerentemente a un principio etico e di ordine pubblico, il possesso non conduce all'usucapione se non è immune dai vizi della violenza e della clandestinità. Qualora sia viziato, esso non produce effetti che dal momento in cui il vizio è purgato, e cioè dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata (art. 1163).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 549

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1163 · fonte del testo

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