Articolo abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Articolo abrogato. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Articolo abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Articolo abrogato. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
1 pronuncia che riguarda l’art. 123, dalle Rassegne del Massimario.
Nel giudizio per la pronuncia di sentenza costitutiva della servitù di elettrodotto, il giudice ha il potere di valutare se il percorso autorizzato riesca il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, ovvero se è necessario modificarlo a tal fine, atteso che l'autorizzazione amministrativa del relativo impianto, quando l'ente pubblico invece di seguire la via espropriativa abbia discrezionalmente preferito servirsi della costituzione coattiva della servitù "iure privatorum", integra un mero presupposto, di per sé inidoneo per il successivo insorgere della servitù di elettrodotto, la quale ha come titolo esclusivamente la pronuncia del giudice, che la costituisce previo pagamento della relativa indennità.
Art. 123 · Art. 1032 c.c. · Art. 1056 c.c. · Art. 121 Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 123, comma secondo, del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici) - sollevata, con ordinanza 6 aprile 1972 del Pretore di S. Angelo dei Lombardi, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione - trattandosi di norma già dichiarata illegittima con sentenza della Corte n. 46 del 1973.
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 123 Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
È costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - l'art. 123, secondo comma, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), nella parte in cui statuisce l'aggiunta del "soprapiù del quinto" all'indennità per servitù di elettrodotto: inquantoché comporta una ingiustificata disparità di trattamento rispetto, non solo alle altre servitù coattive disciplinate dal codice civile, bensì anche alla normativa applicabile nel caso (non diverso sotto l'aspetto qui considerato) in cui, per la costruzione della linea elettrica, si proceda anziché alla imposizione di servitù, alla espropriazione del suolo occorrente alla realizzazione dell'opera.
Art. 123 Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art123 · fonte del testo
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