[2]Quando un procuratore eserciti cumulativamente le professioni di procuratore e di avvocato, la cancellazione dall'albo degli avvocati da' luogo alla cancellazione eziandio dall'albo dei procuratori.
[3]In caso di sospensione, il Consiglio delibera sui provvedimenti disciplinari che possono essere opportuni.
Testo vigente dal 15 giugno 1874
