[1]Le pene disciplinari contro i procuratori che violano i loro doveri sono, secondo la gravita' dei casi, quelle indicate nell'articolo Gli articoli 25, 27, 28, 30, 31, 34 e 35 sono comuni ai procuratori.

[2]Quando un procuratore eserciti cumulativamente le professioni di procuratore e di avvocato, la cancellazione dall'albo degli avvocati da' luogo alla cancellazione eziandio dall'albo dei procuratori.

[3]In caso di sospensione, il Consiglio delibera sui provvedimenti disciplinari che possono essere opportuni.

Testo vigente dal 15 giugno 1874

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1938~art51 · fonte del testo

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