[1]Le adunanze generali del collegio sono ordinarie e straordinarie, e sono presiedute dal presidente del Consiglio dell'Ordine e in difetto dall'avvocato piu' anziano del collegio fra i presenti all'adunanza.
[2]L'adunanza ordinaria ha luogo nei primi quindici giorni di ogni anno all'oggetto:
[3]1° Di procedere alla rinnovazione del Consiglio dell'Ordine in conformita' dell'articolo 21;
[4]2° Di discutere il conto presuntivo dell'anno corrente e il conto consuntivo dell'anno precedente.
[5]Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il presidente o il Consiglio lo reputano conveniente, per deliberare intorno ad oggetto che interessi direttamente il collegio.
[6]In questo caso le adunanze straordinarie hanno pure luogo sull'istanza sottoscritta da un terzo almeno dei componenti il collegio.
Testo vigente dal 15 giugno 1874
