[1]Le due professioni sono distinte, ma possono esercitarsi cumulativamente da chi abbia i requisiti stabiliti dalle leggi tanto per l'una quanto per l'altra, ed adempia agli obblighi che incombono per entrambe.
[2]Cumulando le due professioni nella stessa causa, non si puo' esigere che l'onorario di avvocato o di procuratore, secondo la natura dell'atto.
Testo vigente dal 15 giugno 1874
