[1]Quando un avvocato eserciti cumulativamente le professioni di avvocato e di procuratore, la cancellazione dall'albo dei procuratori da' luogo eziandio alla cancellazione dall'albo degli avvocati.
[2]In caso di sospensione, il Consiglio dell'Ordine delibera sui provvedimenti disciplinari che possono essere opportuni.
Testo vigente dal 15 giugno 1874
