[1]Nelle provincie dove e' permesso l'esercizio simultaneo delle professioni di avvocato e di procuratore, o non e' ammessa distinzione nell'esercizio delle funzioni rispettive, gli attuali esercenti potranno farsi inscrivere nell'albo di una delle dette professioni o di ambedue.

[2]Facendosi inscrivere nell'albo di ambedue le professioni, essi continueranno, nelle cause in cui assumono le funzioni di procuratore, ad esercitarle davanti la propria Corte d'appello ancorche' non abbiano la loro residenza nella sede della Corte medesima.

Testo vigente dal 15 giugno 1874

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1938~art58 · fonte del testo

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