[1]Le pene disciplinari, che il Consiglio puo' pronunziare contro gli avvocati iscritti nell'albo, sono:
[2]1° L'avvertimento;
[3]2° La censura;
[4]3° La sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;
[5]4° La cancellazione dall'albo.
[6]L'avvertimento consiste nel rimostrare all'avvocato il mancamento commesso, e nell'esortarlo a non ricadervi. Esso e' dato con lettera dal presidente per incarico del Consiglio.
[7]La censura e' una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso.
[8]La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono pronunziate con decisione del Consiglio, da intimarsi all'avvocato per mezzo di usciere.
Testo vigente dal 15 giugno 1874
