[1]Le pene disciplinari, che il Consiglio puo' pronunziare contro gli avvocati iscritti nell'albo, sono:

[2]1° L'avvertimento;

[3]2° La censura;

[4]3° La sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;

[5]4° La cancellazione dall'albo.

[6]L'avvertimento consiste nel rimostrare all'avvocato il mancamento commesso, e nell'esortarlo a non ricadervi. Esso e' dato con lettera dal presidente per incarico del Consiglio.

[7]La censura e' una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso.

[8]La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono pronunziate con decisione del Consiglio, da intimarsi all'avvocato per mezzo di usciere.

Testo vigente dal 15 giugno 1874

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1938~art26 · fonte del testo

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