[1]L'avvocato contro del quale sia stata pronunziata la cancellazione dall'albo, puo' esservi di nuovo iscritto mediante deliberazione favorevole del Consiglio dell'Ordine, alle condizioni seguenti:
[2]1° Che, nel caso previsto dalla prima parte dell'articolo 28, abbia ottenuta la riabilitazione giusta le prescrizioni delle leggi penali;
[3]2° Che negli altri casi siano decorsi tre anni dalla cancellazione dall'albo e dall'espiazione della pena;
[4]3° Che la domanda sia corredata da documenti e prove giustificative.
Testo vigente dal 15 giugno 1874
