[1]Il Consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione dall'albo con deliberazione motivata d'ufficio ed anche, ove d'uopo, sull'eccitamento del Pubblico Ministero, nei casi d'incompatibilita', e quando l'avvocato sia stato condannato ad una pena maggiore del carcere od a quella dell'interdizione speciale dall'esercizio della professione.

[2]Nel caso di condanna alla pena del carcere il Consiglio dell'Ordine, secondo la natura e la gravita' delle circostanze, puo' far eseguire la cancellazione dall'albo o pronunziare la sospensione.

[3]E' pure sempre pronunziata la sospensione dell'avvocato contro del quale sia stato rilasciato mandato di cattura dalle autorita' competenti; questa sospensione dura sino a tanto che il mandato di cattura sia revocato, o che sia eseguita la cancellazione dell'albo.

Testo vigente dal 15 giugno 1874

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1938~art28 · fonte del testo

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