per le formalita' amministrative. - Chiusura doganale par. 1. Il mittente deve allegare alla lettera di vettura i documenti necessari per compiere, prima della riconsegna della merce, le formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative. Questi documenti devono riguardare unicamente le merci che formano oggetto della stessa lettera di vettura, sempre che le prescrizioni delle autorita' doganali o di altre autorita' amministrative o le tariffe non dispongano diversamente. Tuttavia, quando tali documenti non sono allegati alla lettera di vettura o se devono essere forniti dal destinatario, il mittente deve indicare nella lettera di vettura la stazione, l'ufficio doganale o di qualsiasi altra autorita' dove i rispettivi documenti saranno messi a disposizione della ferrovia e dove dovranno eseguirsi le formalita'. Se il mittente assiste di persona alle formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative o se si fa rappresentare da un mandatario, e' sufficiente che detti documenti siano presentati al momento di dette formalita'. par. 2. La ferrovia non e' tenuta ad esaminare se i documenti forniti sono sufficienti e esatti. par. 3. Il mittente e' responsabile verso la ferrovia di tutti i danni che possono essere causati dalla mancanza, dall'insufficienza o dalla irregolarita' di questi documenti, salvo il caso di colpa della ferrovia. La ferrovia e' responsabile, in caso di colpa, delle conseguenze della perdita, dell'inutilizzazione o dell'utilizzazione irregolare dei documenti indicati nella lettera di vettura ed a questa allegati o che sono consegnati alla ferrovia stessa; tuttavia, l'eventuale indennita' non deve mai superare quella prevista in caso di perdita della merce. par. 4. Il mittente deve conformarsi alle prescrizioni delle autorita' doganali o di altre autorita' amministrative relative all'imballaggio ed alla copertura della merce. Se il mittente non ha imballato o non ha coperto le merci in conformita' di queste prescrizioni, la ferrovia puo' provvedervi; le spese derivanti gravano sulla merce. par. 5. La ferrovia puo' rifiutare le spedizioni i cui sigilli apposti dalla autorita' doganale o da altre autorita' amministrative siano danneggiati o difettosi.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art25 · fonte del testo

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