[1]Sorveglianza.
[2]L'Amministrazione della strada ferrata deve fornire ai funzionari dello Stato, incaricati di sorvegliare la costruzione e l'esercizio della linea, i mezzi per adempiere il loro mandato, permettendo loro di ispezionare in ogni tempo tutte le parti della strada e del materiale, e trasportando gratuitamente persone e bagagli.
Testo vigente dal 16 agosto 1898
