[1]Il Governo avra' diritto di riscattare la concessione a cominciare dal 30° anno dall'apertura della linea all'esercizio, mediante preavviso di un anno almeno, e mediante il rimborso integrale delle spese di primo impianto dalla Compagnia sostenute per la costruzione della linea, deduzione fattane per altro del capitale delle sovvenzioni accordate al concessionario in Italia dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e dalle Corporazioni.
[2]Allo spirare della concessione, il Governo dovra' ugualmente rimborsare alla Compagnia le spese di primo impianto, deduzione fatta delle summentovate sovvenzioni, a meno che non preferisca rinforzare la concessione per un nuovo periodo di 99 anni, alle stesse condizioni.
[3]Pero', durante questo nuovo periodo, il concessionario cessera' dal godere il beneficio della sovvenzione annuale chilometrica di lire 3000 di cui all'articolo 3, e lo Stato potra', quando lo creda, riscattare la concessione alle condizioni previste dal presente articolo.
[4]Allo spirare di questo nuovo periodo di tempo, la strada ferrata e le sue dipendenze faranno ritorno, gratuitamente, allo Stato, ad eccezione del materiale rotabile e degli approvvigionamenti.
Testo vigente dal 16 agosto 1898
