[1]Treni ed orari.
[2]Il trasporto dei viaggiatori ha luogo almeno quattro volte al giorno in ogni senso. I treni viaggiatori debbono avere una velocita' media di almeno 35 chilometri all'ora. Uno dei treni giornalieri, in ogni senso, dovra', essere un treno diretto.
[3]Gli orari saranno sottoposti all'approvazione del ministro dei lavori pubblici, il quale li regolera' d'accordo col Governo federale svizzero.
Testo vigente dal 16 agosto 1898
