[1]Conservazione dei monumenti e proprieta' di oggetti d'arte trovati nelle escavazioni.
[2]I monumenti che fossero scoperti pei lavori della strada ferrata dovranno essere accuratamente protetti. Il concessionario dovra' dare avviso della loro scoperta al Governo per mezzo del prefetto della Provincia, il quale provvedera' senza indugio alla loro rimozione a fine di non arrestare i lavori.
[3]In quanto concerne la proprieta' delle statue, medaglie ed altri oggetti o rovine antiche di qualsiasi genere, saranno osservate le leggi e regolamenti vigenti.
Testo vigente dal 16 agosto 1898
