[1]Tenuto conto dei vari vantaggi derivanti all'Italia dal tracciato attualmente progettato, lo Stato accorda alla Compagnia, e rispettivamente alla sua impresa generale, per quanto vi sara' luogo, le seguenti agevolazioni:

[2]1° una sovvenzione annua di lire 3,000 a chilometro, calcolata sopra una lunghezza virtuale di 22 chilometri, cioe' lire 66,000 all'anno (articolo 12 del trattato);

[3]2° l'utilizzazione gratuita delle forze idrauliche, sia come forza motrice, che per l'illuminazione elettrica, come per qualunque altro uso, necessario alla costruzione ed all'esercizio del gran tunnel nel territorio italiano, sempre pero' conformandosi alle disposizioni della legge in vigore per la concessione delle acque pubbliche ed ai relativi regolamenti;

[4]3° l'esenzione dai diritti d'entrata per gli istrumenti, macchine, utensili e, in generale, per tutto il materiale che sara' impiegato nei lavori di costruzione e nei relativi impianti come istrumento o mezzo di esecuzione, sotto la condizione che, ultimati i lavori, il materiale che non sara' adoperato per l'esercizio, venga riesportato, oppure che la Compagnia concessionaria ne paghi i diritti di entrata corrispondenti allo stato in cui esso si trovera'.

[5]Saranno del pari esenti dai diritti di entrata i materiali da costruzione, le rotaie e loro accessori per la costruzione del binario definitivo sul territorio italiano.

[6]Le materie esplodenti e i loro accessori che saranno adoperati nei lavori di costruzione, saranno egualmente esenti sia dai diritti di entrata, che dall'imposta di fabbricazione. Cionondimeno, a parita' di condizioni, la Compagnia dovra' preferire l'industria nazionale italiana. Per le materie esplodenti e loro accessori, la parita' di condizioni avra' luogo quando i prezzi offerti dalla industria italiana non oltrepasseranno quelli offerti dall'industria straniera, aumentati del 5 per cento per la polvere da mina, e del 10 per cento per la dinamite.

[7]Allorquando, in seguito a concorso fra le fabbriche italiane e svizzere, verra' dimostrato che i prezzi dei prodotti italiani oltrepassano i limiti sopra indicati, il Governo autorizzera' la introduzione delle materie esplodenti e loro accessori di origine straniera, con franchigia di qualsiasi diritto, in mancanza di tale autorizzazione, la importazione delle forniture in parola sara' sottoposta al pagamento dei diritti di dogana, a norma delle tariffe in vigore.

[8]Per godere di siffatte esenzioni, la Compagnia si sottoporra' alle disposizioni che il Governo giudichera' opportune, nell'intento di evitare frodi o di garantire gl'interessi dell'Amministrazione doganale.

[9]4° Saranno sottoposti ad un diritto fisso di registrazione di una lira:

  • a)l'atto di concessione per la costruzione e l'esercizio della linea;
  • b)l'atto di costituzione della Compagnia concessionaria, come pure le modificazioni che il medesimo subisse in avvenire;
  • c)gli atti mediante i quali la Compagnia abbia aggiudicato o fosse per aggiudicare la costruzione della linea e sue dipendenze sul territorio italiano, sia a corpo, come a prezzi unitarii.

[10]Gli atti concernenti la espropriazione di terreni ed altri beni stabili, motivata dalla costruzione della strada ferrata, saranno parimenti sottoposti ad un diritto fisso di lira una per ogni atto, e cosi' pure tutti gli atti concernenti esclusivamente l'esercizio.

[11]5° Per quanto concerne la imposta della ricchezza mobile da pagarsi dalla impresa generale della Compagnia sul reddito imponibile derivante dalla costruzione della prima galleria, tale imposta e' calcolata sulla base del 7 per cento del capitale di 12 milioni ammessi, qui in seguito, come base di valutazione per l'imposta di circolazione, ed e' fissata nella somma di lire 84,000. La medesima sara' riscossa in sei annualita' di 14,000 lire ciascuna, a partire dalla fine del secondo anno dopo lo incominciamento dei lavori. Parimenti per la costruzione della seconda galleria, l'imposta e' calcolata sulla base del 7 per cento del capitale di 3 milioni ammessi qui appresso, come base di valutazione per la tassa di circolazione. Essa sara' riscossa in cinque annualita' eguali, a decorrere dalla fine del primo anno, dal principio dei lavori della seconda galleria.

[12]6° Per quanto si riferisce alla imposta di ricchezza mobile, da pagarsi dalla Societa' sul reddito imponibile derivante dall'esercizio della linea concessa, il reddito netto corrispondente sara' stabilito sulla base del prodotto lordo risultante dal conto speciale d'esercizio della detta linea, e praticando, in aggiunta a tutte le deduzioni di gia' accordate, o che potranno esserlo ulteriormente dalla legge, una deduzione speciale del 25 per cento del detto prodotto lordo, a titolo di compenso pei rischi straordinari e le spese eccezionali d'impianto della linea.

[13]L'ammontare degli interessi corrisposti al capitale impiegato per la costruzione della linea concessa, non sara' sottoposto alla imposta sulla ricchezza mobile, ogniqualvolta la Compagnia non abbia emesso od impegnato questo capitale, o non lo abbia garantito con ipoteca in Italia. Tale ammontare non sara' per conseguenza diffalcato dal prodotto lordo, per stabilire il reddito netto dell'esercizio della linea.

[14]Infine la tassa di circolazione non sara' rispettivamente riscossa se non dopo l'apertura all'esercizio di ciascuna delle due gallerie, o sara' basata su d'un capitale di 12 milioni di lire per la prima e di 3 milioni per la seconda galleria.

[15]L'articolo 15 della legge del 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª) applicabile alla linea concessa.

[16]Le concessioni ed agevolazioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 del presente articolo si applicheranno, in quanto ne sara' il caso, tanto alla costruzione della prima galleria, che a quella eventuale della seconda.

Testo vigente dal 16 agosto 1898

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1898-08-03;357~convenzione-art3 · fonte del testo

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