[1]CONVENZIONE per la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata attraverso il Sempione dalla frontiera italo-svizzera ad Isella.
[2]Fra Sua Eccellenza il Ministro dei Lavori Pubblici, commendatore Giuseppe Saracco, Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze, commendatore Paolo Boselli, Sua Eccellenza il Ministro del Tesoro, commendatore Sidney Sonnino contraenti a nome dell'Amministrazione dello Stato, ed i signori Ernesto Ruchonnet, presidente, e Giulio Dumur, membro della Direzione del Giura-Sempione, contraenti a nome della Compagnia delle strade ferrate Giura-Sempione, e' convenuto quanto segue:
[3]Art. 1.
[4]Il Governo italiano accorda alla Compagnia delle strade ferrate Giura-Sempione la concessione per la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata a scartamento normale attraverso il Sempione, dalla frontiera italo-svizzera fino ad Isella.
[5]La Compagnia concessionaria si obbliga a costruire e ad esercitare la strada ferrata suddetta, tanto a suo profitto, quanto a sue spese, rischi e pericoli, ed il Governo italiano, a sua volta, si obbliga a costruire la linea d'accesso alla grande galleria dalla stazione di Domodossola fino, e compresa, alla stazione di Isella, e ad aprire detto tronco all'esercizio alla stessa data in cui verra' aperta all'esercizio la grande galleria.
[6]La concessione in parola e' accordata, par la durata di anni 99, a cominciare dalla data di apertura della linea all'esercizio.
[7]Le condizioni della presente concessione sono determinate:
- a)dal trattato internazionale del 25 novembre 1895, stipulato fra l'Italia e la Svizzera, per la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata attraverso il Sempione;
- b)dalla presente Convenzione e dall'annesso Capitolato d'oneri di pari data, che ne forma parte integrante.
- c)dalle disposizioni generali della legge italiana del 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, e dalle relative disposizioni regolamentari, in quanto non siavi derogato negli atti sopra menzionati sub a e b.
Testo vigente dal 16 agosto 1898
