[1]Per tutto quanto concerne l'espropriazione dei terreni necessari all'impianto della strada e sue dipendenze, o l'espropriazione di qualsiasi altro diritto immobiliare, il Governo italiano garantisce alla Compagnia l'applicazione dalle prescrizioni legali vigenti per la costruzione di strade ferrate pubbliche in Italia. Questo diritto di espropriazione e' esteso alle installazioni elettriche eventualmente necessarie per la costruzione e l'esercizio del gran tunnel, come pure ai lavori ed opere che ne derivano.
[2]La Compagnia e' tenuta a conformarsi alle disposizioni della legge 7 giugno 1894 e del vigente regolamento per la trasmissione delle energie elettriche a distanza.
[3]Gli impiegati addetti all'esercizio della strada ferrata sono sottoposti, in materia di imposte, alla legislazione del luogo di loro domicilio.
Testo vigente dal 16 agosto 1898
