[1]Corrispondenze e telegrammi di servizio.
[2]La Compagnia non puo' trasportare gratuitamente che le lettere ed i pieghi concernenti esclusivamente l'Amministrazione e l'esercizio della linea, o delle linee della rete italiana con le quali essa fa servizio cumulativo. Egualmente non puo' trasmettere gratuitamente che i telegrammi relativi al servizio della sua rete.
Testo vigente dal 16 agosto 1898
