Art. 9 (Quaderno d'oneri C)
[1]La sorveglianza del servizio spetta alla direzione generale delle poste. Essa e' rappresentata nei luoghi di approdo:
- a)dai direttori o dai capi degli uffici postali;
- b)dai commissari del Governo designati dal Ministero dei lavori pubblici di concerto col Ministero della marina;
- c)dai consoli italiani residenti nei porti esteri.
[2]L'amministrazione rivolge gli ordini ai concessionari ed ai loro agenti, sia direttamente, sia per mezzo dei propri rappresentanti.
[3]L'azione dei commissari del Governo e dei consolati italiani all'estero, che ne esercitano le funzioni, consiste:
- a)nel vigilare all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;
- b)nel sorvegliare l'applicazione del regolamento per l'esecuzione dei servizi postali marittimi di cui all'art. 46;
- c)nel segnalare le infrazioni che potessero verificarsi, proponendo, ove sia il caso, l'applicazione delle multe previste dal contratto;
- d)nell'indicare le modificazioni che si credesse utile di introdurre nel servizio e nel materiale nautico.
[4]I commissari del Governo nei porti italiani avranno diritto di fare a bordo dei piroscafi le visite che giudicheranno opportune, facendosi accompagnare a tale scopo dalle persone di cui stimeranno conveniente richiedere l'assistenza, e potranno in qualunque occasione farsi esibire il giornale di bordo e gli altri documenti necessari al disimpegno del loro mandato.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
