[1]La sorveglianza del servizio spetta alla direzione generale delle poste.
[2]Essa e' rappresentata nei luoghi di approdo:
- a)Dai direttori o dai capi degli uffizi postali;
- b)Dai commissari del Governo designati dal Ministero dei lavori pubblici di concerto col Ministero della marina;
- c)Dai consoli italiani residenti nei porti esteri.
[3]L'amministrazione rivolge gli ordini ai concessionari od ai loro agenti, sia direttamente, sia per mezzo dei propri rappresentanti.
[4]L'azione dei commissari del Governo nei porti interni e dei consoli italiani all'estero che ne esercitano le funzioni, consiste:
- a)Nel vigilare all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;
- b)Nel sorvegliare l'applicazione del regolamento per l'esecuzione dei servizi postali marittimi di cui all'articolo 46;
- c)Nel segnalare le infrazioni che potessero verificarsi, proponendo, ove sia il caso, l'applicazione delle multe previste dal contratto;
- d)Nell'indicare le modificazioni che si credesse utile di introdurre nel servizio e nel materiale nautico.
[5]I commissari del Governo nei porti italiani avranno diritto di fare a bordo dei piroscafi le visite che giudicheranno opportune, facendosi accompagnare a tale scopo dalle persone di cui stimeranno conveniente richiedere l'assistenza, e potranno in qualunque occasione farsi esibire il giornale di bordo e gli altri documenti necessari al disimpegno del loro mandato.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
