[1]Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e del loro trasporto e' devoluto interamente all'amministrazione delle poste.

[2]Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle regolarmente consegnate dagli uffizi di posta, o che saranno immesse nella cassetta mobile di impostazione delle lettere di etti ciascun piroscafo sara' provveduto dalla amministrazione delle poste, e che dovra' essere consegnata unitamente ai dispacci agli uffizi postali nei luoghi di approdo. Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte dei concessionari o dei loro agenti, sara' punita a norma di detta legge.

[3]Saranno affissi sul ponte e nelle sale dei viaggiatori degli avvisi stampati per cura della direzione generale delle poste relativi alla interdizione del trasporto delle corrispondenze.

Testo vigente dal 22 giugno 1877

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1877-06-15;3880~quaderno-d-oneri-c-art23 · fonte del testo

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