Art. 23 (Quaderno d'oneri C)
[1]Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e del loro trasporto e' devoluto interamente all'amministrazione delle poste.
[2]Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle regolarmente consegnate dagli uffizi di posta, o che saranno immesse nella cassetta mobile di impostazione delle lettere di etti ciascun piroscafo sara' provveduto dalla amministrazione delle poste, e che dovra' essere consegnata unitamente ai dispacci agli uffizi postali nei luoghi di approdo. Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte dei concessionari o dei loro agenti, sara' punita a norma di detta legge.
[3]Saranno affissi sul ponte e nelle sale dei viaggiatori degli avvisi stampati per cura della direzione generale delle poste relativi alla interdizione del trasporto delle corrispondenze.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
